CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I contratti di vendita ed altri contratti di fornitura sono stipulati alle nostre seguenti condizioni generali di vendita e di fornitura, che sono parte integrante delle nostre offerte. L’Acquirente/Ordinante (in seguito chiamato Cliente), accettando l’offerta si dichiara d’accordo con le nostre condizioni generali di vendita e di fornitura. Condizioni diverse sono ammesse solo se pattuite per iscritto fra le parti. Le nostre condizioni generali di vendita e di fornitura hanno validità anche per futuri contratti di fornitura, anche se non si fa espressamente riferimento ad essi.
1. Offerte
La documentazione relativa alle nostre offerte, come illustrazioni, disegni, dati dimensionali e schemi, soltanto a titolo indicativo e non vincolanti. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di autore con riferimento a preventivi, disegni, schemi ed ogni altra documentazione, che non devono essere resi accessibili a terzi.
2. Ambito della fornitura
2.1 Per le nostre forniture è determinante la nostra conferma d’ordine scritta. Clausole accessorie e/o modifiche richiedono la nostra approvazione scritta per avere validità.
2.2 Siamo autorizzati ad effettuare delle consegne parziali.
3. Prezzi e Pagamenti
3.1 I nostri prezzi sono validi per forniture franco nostro stabilimento di Modena, e devono intendersi esclusi di IVA, imballo, trasporto, assicurazione ed altri costi accessori, salvo diversi accordi scritti tra le parti. In caso di aumento dei costi produttivi e/o distributivi siamo autorizzati a richiedere una revisione prezzo.
3.2 Le condizioni di pagamento sono quelle riportate nelle nostre offerte, conferme d’ordine e fatture.
3.3 I pagamenti devono essere effettuati inderogabilmente nel modo ed alle scadenze pattuite.
In ogni caso di mancato/ritardato pagamento:
(3.3.1) il cliente automaticamente costituito in mora dal giorno successivo alla scadenza insoluta e decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., dovrà saldare con rimessa diretta immediatamente, senza dilazione alcuna, in un’unica soluzione, in favore di OLMEC S.R.L. l’intero debito residuo e quant’altro dovuto in forza del contratto di vendita o fornitura, anche per oneri accessori, interessi (al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002), rivalutazione monetaria e sanzioni, oltre alle spese per il recupero del credito, salvo comunque il maggior danno; con identiche modalità dovrà avvenire il saldo del corrispettivo contrattualmente previsto anche in ipotesi di mancato allineamento/revoca S.D.D., ove il Cliente, all’uopo sollecitato, non vi ponga tempestivo rimedio;
(3.3.2) detto pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Cliente di qualsivoglia natura e qualunque ne sia il titolo (solve et repete);
(3.3.3) OLMEC S.R.L. potrà interrompere in qualsiasi momento la fornitura del prodotto/servizio senza preavviso e obbligo alcuno, ex. art 1460 c.c., senza che ciò comporti esonero del Cliente dall’obbligo di corrispondere contrattualmente e/o per legge dovuto. Più in generale, OLMEC S.R.L. può sempre legittimamente rifiutarsi di prestare la propria attività se il Cliente non adempie regolarmente la sua obbligazione relativa al pagamento del prezzo della fornitura, nel rigoroso rispetto di quanto qui pattuito. Ove sia prevista la corresponsione di un acconto, OLMEC S.R.L. potrà ritardare l’inizio delle lavorazioni contrattualizzate sino al versamento dell’acconto stesso, fermo l’obbligo del Cliente di provvedere ai pagamenti periodici nei termini e con le modalità stabiliti. OLMEC S.R.L. procederà, in caso di insoluto, anche solo parziale del Cliente, a sospendere immediatamente i budget eventualmente destinati/da destinare ai suoi fornitori esterni, rimossa ogni eccezione in proposito da parte del Cliente. Il pagamento parziale, così come il ritardato pagamento decorso 1 (uno) mese dalla scadenza, equivale ad omesso integrale pagamento. Il Cliente riconosce sempre e comunque a OLMEC S.R.L. il diritto di procedere a compensazione unilaterale (che il Cliente autorizza sin d’ora rimossa ogni eccezione, senza che occorra successivo assenso) dei crediti della medesima OLMEC S.R.L. con quelli eventualmente vantati dal Cliente, salvo ogni altro diritto di OLMEC S.R.L. stessa. OLMEC S.R.L. non ha alcun obbligo di preavvisare il Cliente delle scadenze dei pagamenti.
3.4 Eventuali contestazioni devono essere inviate per iscritto a OLMEC S.R.L. – Via della Scienza 18 – 41122 Modena (MO) – Italia o inoltrate mezzo fax al numero 059-28.22.69 e mezzo posta elettronica della persona di riferimento (preferibile) o all’indirizzo di posta olmec@olmec.it. Tutta la merce che il Cliente intende rendere, inviare in conto riparazione con o senza garanzia, sostituire deve essere inviata, previa autorizzazione, alla sede di OLMEC S.R.L. sopra indicata e dovrà essere spedita in porto franco, corredata da regolare Documento di Trasporto (D.d.T.) e dei relativi estremi dell’acquisto.
4. Termini di Consegna
4.1 I termini di consegna devono intendersi non vincolanti e, pur essendo attentamente valutati, possono essere successivamente confermati o modificati da OLMEC S.R.L. a seconda delle proprie effettive esigenze. I termini convenuti valgono solo a condizione del tempestivo chiarimento di tutti i dettagli dell’ordine e del tempestivo adempimento di tutti gli obblighi da parte del Cliente, quali a titolo di esempio la consegna di eventuale documentazione, autorizzazioni e/o parti macchina che il Cliente deve procurare e fare pervenire a OLMEC S.R.L. Qualsiasi ritardo del Cliente nell’adempimento dei propri obblighi verrà considerato da OLMEC S.R.L. come un periodo franchigia che posticiperà i termini di consegna dell’intero periodo del ritardo. I termini convenuti si intendono rispettati con la comunicazione dell’avvenuto approntamento della merce qualora, senza colpa di OLMEC S.R.L., le merci non possano essere spedite tempestivamente e/o le prestazioni non possano essere eseguite tempestivamente.
4.2 Eventuali ritardi nelle consegne non danno diritto al Cliente di rifiutare la consegna né di pretendere risarcimenti e/o indennizzi di sorta.
4.3 Se, trascorse 4 (quattro) settimane dal superamento di un termine di consegna la spedizione viene ritardata dal Cliente per motivi a questi imputabili OLMEC S.R.L. si riserva il diritto di addebitare spese di magazzinaggio pari allo 0,5% dell’importo della fornitura.
5. Trasferimento ed Accettazione dei Rischi
5.1 La proprietà dei beni ed il conseguente rischio si trasferisce al Cliente al momento della consegna dei beni al trasportatore. A richiesta del Cliente e conseguentemente a sue spese, OLMEC S.R.L. può provvedere ad assicurare la spedizione contro danni dovuti al trasporto quali rotture, incendio e acqua.
5.2 Il Cliente può rifiutare l’accettazione della merce soltanto nel caso in cui ci sia un’evidente diversità dall’ordine. La constatazione di tali difetti deve essere comunicata ad OLMEC S.R.L. per iscritto con lettera raccomandata o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) olmecsrl@pec.olmec.eu entro 8 (otto) giorni dall’insorgenza, pena la decadenza.
6. Garanzia
OLMEC S.R.L. garantisce, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna indicata sul Documento di Trasporto (D.d.T.), che i prodotti saranno immuni da vizi o difetti materiali di fabbricazione. Tale garanzia non è applicabile alle parti di normale usura e a quelle di normale consumo dei prodotti.
6.1 Pena la decadenza dei termini di garanzia, gli eventuali reclami per vizi, difformità e difetti devono essere immediatamente segnalati per iscritto con lettera raccomandata o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) olmecsrl@pec.olmec.eu entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei prodotti in caso di vizi apparenti ed entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta in caso di vizi occulti.
6.2 Il Cliente non è autorizzato ad eliminare egli stesso o a fare eliminare i difetti a meno di comprovati casi urgenti tali da compromettere la sicurezza di esercizio e / o fare nascere situazioni di pericolo dei quali OLMEC S.R.L. deve essere avvertita immediatamente.
6.3 OLMEC S.R.L., previa restituzione dei prodotti difettosi da parte del Cliente presso la propria sede, provvederà a sua discrezione a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti difettosi oppure a rimborsare il prezzo effettivamente corrisposto dal Cliente per l’acquisti dei prodotti risultati poi difettosi. I prodotti riparati o sostituiti, resi disponibili presso la sede di OLMEC S.R.L., saranno coperti dalla medesima garanzia che avrà una durata pari al periodo di tempo rimanente rispetto ai 12 (dodici) mesi iniziali di garanzia. Scaduto il suddetto termine è esclusa qualsiasi responsabilità di OLMEC S.R.L. in relazione a vizi, difetti e/o alle difformità dei prodotti riparati o sostituiti. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà. Tutta la merce resa per controlli e/o manutenzioni è da riconsegnare franco nostra sede di Via della Scienza 18 – 41122 Modena – Italia.
6.4 Nel caso di forniture di pezzi di ricambio la nostra garanzia si limita ai costi del pezzo di ricambio ed al costo di trasporto per l’invio. Questi ultimi saranno da noi sostenuti soltanto per trasporti in Italia. I costi di riparazione sostenuti all’estero saranno pagati da noi soltanto nel caso in cui sorgano in un luogo di riparazione in Italia.
6.5 Non saranno accettati reclami per difetti dichiarati in caso di uso improprio e non adatto delle merci fornite, assemblaggio e/o riparazioni non corrette effettuate dal Cliente o da terzi, normale usura o rottura, danno derivante da errato o trascurato trattamento, manutenzione impropria, uso di materiali operativi sbagliati, immagazzinaggio improprio e ogni altra circostanza per cui il Cliente o terzi siano responsabili.
6.6 La presente garanzia non copre i prodotti o componenti manufatti da terzi per i quali si applica la garanzia del costruttore, i prodotti non adeguatamente tenuti dal Cliente, oppure i prodotti smontati, modificati o riparati da persone non autorizzate da OLMEC S.R.L. e difetti derivanti da un uso improprio o non conforme a quello indicato da OLMEC S.R.L., da usura, da negligenza, imperizia o incuria da parte del Cliente, di suoi incaricati o terzi.
7. Prescrizione
Tutte le pretese sulla merce da parte del Cliente cadranno in prescrizione dopo un anno dal trasferimento dei rischi.
8. Responsabilità
8.1 La responsabilità di OLMEC S.R.L. è basata esclusivamente sulle clausole precedenti. Sono esclusi tutti i diritti che non sono ivi espressamente contemplati, come ad esempio il diritto al risarcimento danni di ogni tipo, indifferentemente da quale fondamento giuridico possa derivare ed in particolare anche per impossibilità, comportamento scorretto, violazione positiva del contratto, colpa nella stipulazione del contratto. In ogni caso, l’ammontare delle restituzioni e/o del risarcimento non potrà mai superare quanto versato dal Cliente a fronte del contratto, anche in ipotesi di perdita di produzione/fatturato e/o di penali/sanzioni irrogate da terzi.
8.2 Se per negligenza violiamo un obbligo essenziale del contratto, la nostra responsabilità è limitata al danno prevedibile.
9. Giurisdizione applicabile, Foro competente esclusivo e Organismo di mediazione esclusivo inderogabile
Il contratto di vendita o fornitura ed il rapporto che ne deriva sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, stipulazione, esecuzione o risoluzione del contratto di vendita o fornitura sarà esclusivamente competente il Foro di Modena, con esclusione di altro foro concorrente, anche relativamente alle chiamate in causa a titolo di garanzia e/o impropria, come pure in ipotesi di connessione/continenza/ accessorietà. In ipotesi di introduzione di tentativo di media-conciliazione, anche delegata dal giudice, ogni controversia nascente dal, o collegata al, contratto di vendita o fornitura, di qualsivoglia natura e specie, dovrà essere deferita, esclusivamente ed inderogabilmente all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Modena.
10. Specifica trattazione ed approvazione delle clausole onerose/vessatorie
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6.9.2005, n. 206) ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, il Cliente dichiara di avere attentamente esaminato, di conoscere ed accettare integralmente senza riserve gli artt. 3.1 (revisione e prezzo), 3.3 (decadenza del beneficio del termine – solve et repete – eccezione d’inadempimento – compensazione unilaterale), 4.1 (termini di consegna non vincolanti), 4.2 (esclusione di responsabilità e risarcimento per l’ipotesi di ritardo), 4.3 (spese di magazzinaggio in caso di ritardo del Cliente), 5.1 trasferimento della proprietà e dei rischi), 6.4 (limitazione di garanzia per pezzi di ricambio), 8.1 e 8.2 (esclusione/limitazione di responsabilità e risarcimento), 9. (Giurisdizione applicabile, Foro competente esclusivo e Organismo di mediazione esclusivo inderogabile).
Modena – ultima stesura anno 2017


